APPROVATO IL NUOVO ACCORDO STATO REGIONI PER LA FORMAZIONE DI R.S.P.P. E A.S.P.P.

Lo scorso 7 luglio 2016 è stato definitivamente approvato il nuovo “Accordo in Conferenza Stato Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano che definisce le nuove modalità formative per i Responsabili/Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione” (RSPP/ASPP).
Il provvedimento entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
L’articolazione del percorso formativo rimane quella del “vecchio” Accordo, ovverosia tre moduli distinti, A-B-C: il primo di formazione generale sul ruolo del RSPP/ASPP; il secondo riguardante le problematiche specifiche di comparto; il terzo sui rischi psico-sociali. I Moduli tuttavia sono, ora, articolati in Unità Didattiche (“UD”) ovvero in “sotto moduli” specifici, con determinati obiettivi formativi.
Per quanto concerne i requisiti dei docenti valgono ora quelli di cui al decreto interministeriale 6 marzo 2013.
Si precisa che il Modulo A continua ad avere durata di 28 ore nonché a costituire credito formativo permanente; è prevista inoltre la possibilità di ricorso alla formazione in e-learning, secondo modalità precisate dallo stesso Accordo, in precedenza non ammissibile.
Ben più rilevanti le modifiche riguardanti il Modulo B: mentre in precedenza la sua durata era funzione del codice ATECO di attività dell’azienda, attualmente esso prevede un modulo “base”, ovvero comune, di 48 ore (valevole per i “vecchi” macro-settori B4, B5, B6, B8 e B9) e più moduli “specialistici”: questi ultimi vanno frequentati addizionalmente rispetto al modulo “base” solo per quei soggetti che opereranno nel servizio di prevenzione e protezione di aziende appartenenti ai settori seguenti, connotati da rischi per la salute e la sicurezza più elevati:
– SP1: agricoltura e pesca 12 ore
– SP2: cave e costruzioni 16 ore
– SP3: sanità residenziale 12 ore
– SP4: chimico – petrolchimico 16 ore.
Per quanto riguarda il Modulo C, dedicato ai rischi psico-sociali ed alla comunicazione, esso non ha subito variazioni di contenuto o durata, rimanendo di 24 ore.
Permangono anche, nel nuovo Accordo, le verifiche di apprendimento, sia pure integrate in alcune parti: sono confermati i test a risposta multipla (30 domande) che, in questo sta la novità più rilevante, possono anche essere somministrati, ora, “in itinere”, prevedendo cioè domande al termine di ciascuna Unità Didattica e non più solo al termine dell’intero percorso formativo.
Per il Modulo B, in aggiunta al test a risposta multipla, è ora prevista una prova finale di tipo descrittivo, basata sulla risoluzione di almeno 5 domande “aperte”, vertenti su casi reali o su una simulazione di un caso aziendale.
Infine, per il Modulo C, in aggiunta al test è previsto obbligatoriamente un colloquio finale, di tipo individuale.
Per quanto concerne gli aggiornamenti della formazione, essi sono regolamentati come segue:
– ASPP: almeno 20 ore nel quinquennio
– RSPP: almeno 40 ore nel quinquennio
Sempre in tema di aggiornamenti è ora ammessa – per tutto il monte ore – la modalità e-learning, secondo i nuovi criteri previsti nell’Allegato II dell’Accordo; è stato poi stabilito come la partecipazione a convegni e seminari (senza limite di partecipanti) possa contribuire – al massimo – per la metà del monte ore di aggiornamento. È stato, infine, ammesso il riconoscimento reciproco degli aggiornamenti tra qualifica di RSPP/ASPP e qualifica di Formatore sulla sicurezza e tra qualifica di RSPP/ASPP e qualifica di CSP/CSE (coordinatore della sicurezza in fase di progettazione/esecuzione).
QUI puoi effettuare il download della tabella di sintesi del nuovo Accordo.